La normativa italiana sulla cannabis light


Il dibattito sulla legalizzazione della cannabis in Italia dura da anni e riaffiora periodicamente. Sul piano delle regole, il punto di partenza è il 2016, con l’approvazione della legge 242/2016 sulla canapa. La legge promuove la filiera della canapa e ne disciplina la coltivazione, a condizione che si usino varietà con una quantità bassa di THC. Nel 2025 il quadro è cambiato di nuovo con l’articolo 18 del decreto legge 48/2025, di cui parliamo più avanti.

La legge 242/2016 sulla canapa light: differenza tra THC e CBD e i limiti imposti


Nel dettaglio, la legge 242/2016, in deroga al Testo Unico sulle Droghe (1990), disciplina le caratteristiche che la canapa sativa deve avere per rientrare nella legge, le modalità di coltivazione e le tipologie di prodotti che possono esser realizzati.

Per poter essere a norma di legge, la cannabis light:

  • deve essere prodotta a partire da piante di canapa iscritte in apposito registro;
  • deve provenire da varietà iscritte al Catalogo comune europeo, con un contenuto di THC entro lo 0,2%. L’articolo 4 comma 5 della stessa legge esclude la responsabilità del coltivatore quando l’analisi rileva un valore compreso fra lo 0,2% e lo 0,6%: è una tolleranza sul controllo in campo, non un limite di legge alternativo.
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Il riferimento al livello di THC è fondamentale ed è il vero cuore della normativa italiana sulla cannabis light. Per comprenderne la portata, però, è necessario fare un passo indietro e fissare la differenza tra THC e CBD. Entrambe questi composti appartengono alla famiglia dei cannabinoidi e sono i principi attivi presenti all’interno della cannabis. La differenza che conta per il legislatore è una sola: il THC ha efficacia drogante, il CBD no. È il motivo per cui la soglia normativa riguarda esclusivamente il THC, mentre nessun limite è posto al contenuto di CBD. Va detto con precisione: che il CBD non abbia efficacia drogante è un fatto riconosciuto anche dalla Corte di giustizia UE nella sentenza Kanavape (C-663/18, novembre 2020), secondo cui il cannabidiolo estratto da canapa legalmente coltivata non è uno stupefacente. Questo non equivale però a dire che sia innocuo o privo di effetti: nessun prodotto al CBD è oggi autorizzato come novel food nell’Unione europea.


Il Ddl 2019 per la liberalizzazione e legalizzazione del consumo di marijuana e hashish

Successivamente alla promulgazione della legge sulla cannabis light, ci sono stati altri tentativi per arrivare a una completa legalizzazione di hashish e marijuana, a prescindere dal livello di THC. Il più noto è il DDL del 2019 voluto dal Movimento 5 Stelle, che però non ha trovato seguito. Inoltre, nel 2022 (sentenza n. 51/2022), la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile la proposta di referendum popolare sulla legalizzazione.


Dalla sentenza del TAR 2023 al decreto sicurezza 2025

Nel gennaio 2022, un decreto interministeriale dedicato alle piante officinali ha provato a dare un altro forte colpo alla liberalizzazione della cannabis light, limitando la produzione e vendita di canapa ai soli semi (e loro derivati) e riconducendo invece fiori e foglie nell’ambito della disciplina sugli stupefacenti (molto più stringenti). Un provvedimento duro, a cui le associazioni di categoria si sono opposte mediante ricorso al TAR del Lazio. E il tribunale regionale gli ha dato ragione con la sentenza 2613 del 14 febbraio 2023, confermando che la commercializzazione delle piante di canapa (nella loro interezza) non può essere limitata quando il livello di THC è sotto la soglia.

Il decreto sicurezza 2025 e l’articolo 18

Il quadro è però cambiato nel 2025. L’articolo 18 del decreto legge 48/2025, convertito nella legge 80/2025, è in vigore dal 12 aprile 2025. Vieta importazione, lavorazione, detenzione, commercio, trasporto e vendita delle infiorescenze di canapa e dei prodotti che le contengono, salvo la produzione di semi. La norma è formalmente in vigore ed è contestata su più fronti, tutti ancora aperti:

  • la Corte costituzionale esaminerà il 9 febbraio 2027 le questioni sollevate dal GIP di Brindisi e dai Tribunali di Trani e Brescia: l’udienza prevista per il 21 ottobre 2026 è stata rinviata il 1° ottobre per trattare insieme i tre giudizi (leggi la notizia);
  • il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 8839/2025 del 12 novembre 2025, ha rinviato la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-716/25);
  • la Corte di cassazione, con la sentenza 25539/2026, ha chiarito che l’accusa deve provare l’efficacia drogante concreta del prodotto con accertamenti tecnici;
  • la difesa degli operatori e le associazioni di categoria sostengono che la norma andava notificata alla Commissione europea come regola tecnica (direttiva UE 2015/1535, procedura TRIS). A sostegno citano anche la risposta della Commissione. Non è un esito certo: la decisione spetta ai giudici.

Corte costituzionale: le questioni sollevate

La prima questione è del GIP di Brindisi, con ordinanza del 2 dicembre 2025, iscritta come ordinanza n. 26/2026. Altri giudici hanno sollevato questioni simili: il Tribunale di Trani il 28 aprile 2026 (ordinanza n. 81/2026), in un caso che riguarda specificamente i negozi, e il Tribunale di Brescia il 15 luglio 2026 (ordinanza n. 135/2026). L’udienza era fissata al 21 ottobre 2026: il 1° ottobre 2026 la Corte l’ha rinviata al 9 febbraio 2027 per decidere i tre giudizi insieme. Il 25 gennaio 2027 è prevista una camera di consiglio sull’ammissibilità degli interventi.

Cosa ha detto la Cassazione nel 2026

Con la sentenza n. 25539/2026, di luglio 2026, la Cassazione ha chiarito che l’articolo 18 non trasforma automaticamente in stupefacente un’infiorescenza priva di efficacia drogante. L’accusa deve provarla con accertamenti tecnici. Il solo dato dello 0,5% di THC non basta. La sentenza richiama le Sezioni Unite n. 30475/2019 e il principio di offensività.

Con la sentenza della sezione IV del 12 giugno 2026, sul caso di Modena, la Cassazione ha anche stabilito che il sequestro non può diventare un blocco a tempo indeterminato dopo le analisi.

I tribunali amministrativi

Il TAR Liguria, l’11 giugno 2026, ha sospeso una diffida a un negozio di Ventimiglia. Il TAR Lombardia, a giugno 2026, ha sospeso il giudizio su una revoca di SCIA in attesa della Corte di giustizia UE.

Le decisioni più recenti su sequestri e analisi

  • 14 agosto 2026, Tribunali di Velletri e Latina: il narcotest senza analisi quantitative non basta.
  • 19 agosto 2026, Procura di Bari: restituite 824 confezioni con THC tra 0,101% e 0,594%.
  • 18 settembre 2026, Procura di Vicenza: sequestro non convalidato. Niente sequestri esplorativi, e decisivi le fatture e i certificati esibiti subito.

L’Osservatorio sull’articolo 18 di Canapa Sativa Italia conta 36 casi monitorati in 13 regioni, con 23 restituzioni e 7 archiviazioni. Sono decisioni su casi singoli e non cambiano la norma. Finché i procedimenti restano aperti, nessuna fonte autorizza a dire che la vendita di infiorescenze sia pacificamente consentita.

CBD per uso orale: un fronte separato

Il decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2024 ha inserito le composizioni orali di CBD nella tabella dei medicinali con ricetta. Il Consiglio di Stato lo aveva sospeso in via cautelare il 15 dicembre 2025. Il 14 agosto 2026 il TAR Lazio ha respinto due nuovi ricorsi. Il Consiglio di Stato, con le ordinanze nn. 6198, 6200 e 6202/2026, ha rinviato la questione alla Corte di giustizia UE. Sacrapianta non vende CBD per uso orale.

Le novità europee

Nel 2026 l’EFSA ha indicato una dose provvisoria di sicurezza di 2 mg al giorno per un adulto di 70 kg, riferita al CBD puro al 98% o più. Non è un’autorizzazione novel food.

Il Regolamento UE 2026/1828 fissa, dal 1° gennaio 2027, limiti di Δ9-THC per le foglie di canapa da infusione (40 mg/kg) e per gli infusi pronti (0,02 mg/kg).

Cannabis light in Italia: cosa controllare e chi può acquistare

Il criterio pratico non è la formula sull’etichetta, ma la documentazione: varietà iscritta al Catalogo comune europeo, certificato di analisi del lotto con i valori di THC e CBD, venditore identificabile. Un operatore che non mette a disposizione le analisi è il primo segnale da cui stare alla larga.

Acquisto di marijuana legale

Con il termine marijuana legale si indicano, nel linguaggio di mercato, le infiorescenze di canapa sativa con THC entro le soglie di legge, ottenute da varietà iscritte al Catalogo comune europeo. Sono generalmente ricche di CBD, che non ha efficacia drogante. La vendita è riservata ai maggiorenni. Per ogni lotto Sacrapianta è disponibile il certificato di analisi.

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Domande frequenti sulla legge cannabis light in Italia

Normativa, limiti di legge e dubbi più comuni su marijuana e hashish light.

Cosa dice la legge 242/2016 sulla cannabis light?
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La Legge 242/2016 promuove la filiera della canapa e ne disciplina la coltivazione. Le piante devono provenire da varietà iscritte al Catalogo comune europeo, con contenuto di THC entro lo 0,2%. L’articolo 4 comma 5 esclude la responsabilità del coltivatore quando il controllo rileva un valore compreso fra lo 0,2% e lo 0,6%. Non pone alcun limite al contenuto di CBD. Dal 12 aprile 2025, però, l’articolo 18 del decreto legge 48/2025 vieta la vendita delle infiorescenze.

Qual è il limite massimo di THC consentito dalla legge italiana?
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Il riferimento della Legge 242/2016 è lo 0,2% di THC, con una tolleranza fino allo 0,6% che esclude la responsabilità del coltivatore in caso di controllo. Per il CBD non esiste invece alcun tetto normativo, perché non ha efficacia drogante.

Che differenza c’è tra THC e CBD dal punto di vista legale?
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THC e CBD sono entrambi cannabinoidi naturalmente presenti nella canapa, ma la legge li tratta in modo diverso: il THC ha efficacia drogante ed è per questo soggetto a limiti di legge stringenti, mentre il CBD non ha efficacia drogante e la legge 242/2016 non ne limita il contenuto. La Corte di giustizia UE, con la sentenza Kanavape del novembre 2020, ha stabilito che il cannabidiolo estratto da canapa legalmente coltivata non è uno stupefacente. Nessun prodotto al CBD è però ad oggi autorizzato come novel food nell’Unione europea.

La vendita di fiori e infiorescenze di canapa è legale oggi?
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Oggi non esiste una risposta netta, e chi ne dà una sta semplificando. La sentenza del TAR del Lazio 2613 del 14 febbraio 2023 aveva confermato che la commercializzazione della pianta nella sua interezza non può essere limitata quando il THC resta sotto la soglia di legge. Nel 2025, però, l’articolo 18 del decreto legge 48/2025, convertito nella legge 80/2025, vieta dal 12 aprile importazione, lavorazione, detenzione, commercio, trasporto e vendita delle infiorescenze e dei prodotti che le contengono, salvo la produzione di semi. La norma è in vigore ed è contestata su più fronti. La Corte costituzionale esaminerà la norma il 9 febbraio 2027, dopo aver rinviato l’udienza prevista per il 21 ottobre 2026. Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 8839/2025 del 12 novembre 2025, ha rinviato la questione alla Corte di giustizia UE (causa C-716/25). La Cassazione, con la sentenza 25539/2026, ha chiarito che l’accusa deve provare l’efficacia drogante concreta con accertamenti tecnici. Le associazioni di categoria sostengono inoltre che la norma andava notificata alla Commissione europea secondo la direttiva UE 2015/1535. Finché questi giudizi restano aperti, il quadro non è definito.

Chi può acquistare cannabis light e hashish CBD in Italia?
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L’acquisto di marijuana light e hashish light è riservato esclusivamente ai maggiorenni (18 anni). È bene scegliere venditori identificabili che mettono a disposizione il certificato di analisi di ogni lotto.

La cannabis light sarà legalizzata completamente in futuro?
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Diversi tentativi sono stati fatti in questa direzione, come il DDL del 2019 proposto dal Movimento 5 Stelle, che però non ha trovato seguito, e una proposta di referendum popolare giudicata inammissibile dalla Corte Costituzionale nel 2022. La direzione presa nel 2025 con l’articolo 18 del decreto legge 48/2025 è stata invece restrittiva, e la sua tenuta è oggi al vaglio della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE. Le loro decisioni peseranno molto sul quadro, ma oggi nessuno può prevederne l’esito.

Acquisto di hashish legale

Analogo il discorso per le resine di canapa: il parametro normativo è lo stesso delle infiorescenze da cui derivano, cioè il contenuto di THC entro le soglie di legge, mentre il CBD non è soggetto ad alcun tetto. La vendita è riservata ai maggiorenni e ogni lotto è accompagnato dal relativo certificato di analisi.

Per una sintesi rapida degli sviluppi più recenti, con le fonti ufficiali, puoi leggere il nostro approfondimento su cosa cambia in pratica per chi acquista.

Questa pagina ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Nessun prodotto Sacrapianta è un alimento o un medicinale, né vanta proprietà terapeutiche. I prodotti Sacrapianta sono destinati a uso florovivaistico ornamentale (L. 242/2016, art. 2, lett. g), con THC entro i limiti di legge e certificato di analisi per ogni lotto. Vendita riservata ai maggiorenni.

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