L’11 giugno 2026 è arrivata una notizia importante per tutto il settore della canapa industriale in Italia: il TAR Liguria ha sospeso, in via cautelare, una diffida amministrativa che impediva l’apertura di un’attività commerciale a Ventimiglia destinata alla vendita al pubblico di fiori di canapa (infiorescenze).

Vediamo cosa è successo, perché questa decisione è diversa da quelle che l’hanno precedute e cosa significa, in concreto, per chi lavora in questo settore.

Il caso di Ventimiglia: fiori di canapa sotto esame

Il provvedimento bloccato dal TAR era una diffida amministrativa: un atto con cui un’autorità impedisce l’avvio o la prosecuzione di un’attività commerciale, a prescindere da qualsiasi procedimento penale. In questo caso, la diffida si fondava sull’articolo 18 del Decreto Sicurezza, la norma che ha introdotto restrizioni sulla commercializzazione delle infiorescenze di canapa.

Con ordinanza cautelare del 10 giugno 2026, il TAR Liguria ha sospeso gli effetti di quella diffida, riconoscendo che il provvedimento causava un danno concreto all’attività d’impresa e che la questione meritava un approfondimento nel merito prima di produrre conseguenze definitive.

Il punto centrale espresso dal TAR è semplice da riassumere: un fiore di canapa non può essere vietato in automatico solo richiamando l’art. 18 del Decreto Sicurezza, ma va valutato caso per caso in base alla sua reale efficacia drogante.

Perché questa decisione è diversa dalle altre

Negli ultimi mesi il settore ha registrato diversi segnali positivi: dissequestri di partite di prodotto, archiviazioni di procedimenti penali, restituzioni di merce sequestrata. Tutti questi casi, però, riguardavano il piano penale.

Il caso di Ventimiglia si muove su un terreno diverso: quello amministrativo. A pronunciarsi non è un giudice penale che valuta se un reato sussiste, ma un giudice amministrativo che valuta la legittimità di un atto con cui un Comune, una Questura o un altro ufficio pubblico può bloccare un’attività economica indipendentemente da un processo penale.

Questo aspetto è rilevante perché amplia il perimetro della tutela: non si tratta più solo di difendersi da un sequestro o da un’accusa penale, ma anche di contestare provvedimenti amministrativi — diffide, dinieghi, sospensioni di licenza — che possono colpire un’attività commerciale anche in assenza di qualsiasi contestazione penale in corso.

Il principio di fondo: niente automatismi

Il filo conduttore di questa decisione, così come di molte altre registrate negli ultimi mesi, è il rifiuto degli automatismi. Non basta che un prodotto sia un’infiorescenza di canapa per considerarlo, di per sé, illecito o pericoloso.

Secondo questa lettura, la canapa industriale a basso contenuto di THC, priva di un’efficacia drogante concreta, non può essere trattata in automatico come uno stupefacente, anche se l’art. 18 resta in vigore ed è all’esame della Corte costituzionale (esame rinviato al 9 febbraio 2027). Per limitarne la vendita — sia in sede penale che amministrativa — occorre una valutazione specifica del prodotto, non una classificazione generica basata solo sulla categoria merceologica.

Il quadro più ampio

La decisione del TAR Liguria si inserisce in un percorso più ampio che il settore sta seguendo da tempo:

  • diversi tribunali italiani hanno disposto la restituzione di merce sequestrata, riconoscendo l’assenza di efficacia drogante dei prodotti;
  • alcuni giudici hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 18 del Decreto Sicurezza, portando la questione davanti alla Corte Costituzionale;
  • è stato avviato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per verificare la compatibilità della normativa italiana con il principio di libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo.

Il caso di Ventimiglia aggiunge un ulteriore elemento a questo quadro: anche sul piano amministrativo, la lettura più restrittiva dell’art. 18 incontra dei limiti.

Cosa significa, in concreto

È importante essere precisi: si tratta di una sospensione cautelare, non di una decisione definitiva nel merito. Il TAR dovrà ancora pronunciarsi sulla questione nella sua sostanza.

Detto questo, il segnale è chiaro e va nella stessa direzione di molti altri provvedimenti recenti: la canapa industriale priva di efficacia drogante non può essere equiparata, per principio, a una sostanza stupefacente — né sul piano penale, né su quello amministrativo. Ogni valutazione richiede un esame concreto delle caratteristiche del prodotto.

Per chi opera nella filiera — produttori, distributori e punti vendita — questo si traduce in un quadro normativo che, passo dopo passo, sta diventando più definito, sempre nel rispetto delle soglie di legge e a condizione di operare con prodotti certificati e correttamente documentati.


Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale. Per valutazioni specifiche sulla propria attività si raccomanda di rivolgersi a un professionista del settore.

Fonte: Canapa Sativa Italia – TAR Liguria sospende la diffida contro un cannabis shop